Non è segno di riconoscimento l’aver indicato in calce all’atto giudiziario il luogo “Bologna” sia nella sottoscrizione del ricorso sia nella sottoscrizione della procura perchè è fatto riconducibile ad una usuale modalità nella redazione degli atti giudiziari, non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore [T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – sezione prima, sentenza del 21.05.2012, n. 361].