I tempi di correzione sono di per sé privi di significato, sia in quanto manca una predeterminazione, ad opera della legge o del regolamento, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del compito meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e/o degli elaborati scrutinati. Si aggiunga che i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base degli atti di nomina, sono in grado di valutare in breve tempo un elaborato, anche tenuto conto della sostanziale omogeneità dei temi trattati in sviluppo delle tracce assegnate [T.A.R. Umbria – Perugia – sezione prima, sentenza del 17.12.2015, n. 560].