Il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà [T.A.R. Campania Napoli, sezione ottava, sentenza del 14.01.2016, n. 198].
–>In senso contrario, si veda T.A.R. Lombardia – Milano – sezione terza, sentenza del 28.12.2015, n. 2758