In assenza di una norma di legge che impone al collegio giudicante di elaborare suoi propri criteri di valutazione, non è possibile ipotizzare alcuna illegittimità del procedimento se non per la violazione da parte della commissione dei criteri – peraltro puntuali – elaborati dalla commissione centrale.
Di contro, la applicazione i detti criteri garantisce una tendenziale uniformità di giudizio da parte di tutte le commissioni di concorso [T.A.R. Reggio Calabria, sentenza del 7.10.2015, n. 967].
Si veda anche:Esame Avvocato 2015, questi i criteri di correzione indicati dalla commissione centrale