Se attualmente è escluso l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall’art. 46 della Legge 247/2012 a seguito dello slittamento della sua applicazione, comunque non è escluso l’obbligo di indicare una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato prima dell’inizio delle correzioni [T.A.R. Lombardia – Milano – sezione terza, sentenza del 10.02.2016, n. 252].