L’iscrizione degli avvocati “stabiliti” alla sezione speciale dell’albo degli avvocati territorialmente competente è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, senza che sia opponibile la mancanza delle altre condizioni prescritte dall’ordinamento forense nazionale, salvo che la condotta del richiedente non sia qualificabile come abuso del diritto.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.3.2016, n. 4252