L’eventualità di una fissazione, da parte di alcune Sottocommissioni rispetto ad altre, di ulteriori e più precisi sub criteri rispetto a quelli generali non implica un vizio di disparità di trattamento per i concorrenti che hanno ricevuto la correzione dei propri elaborati da Sottocommissioni nelle quali non si è stabilito di procedere con siffatte modalità integrative, perché il più compiuto apprezzamento organizzativo delle Sottocommissioni più solerti è frutto della loro (apprezzabile) autonomia organizzativa, non di un dovere giuridicamente vincolante [T.A.R. Lazio – Roma – sezione seconda ter, sentenza del 22.03.2016, n. 3522].
N.d.R.: nello stesso senso si veda TAR Lazio, sezione seconda, sentenza del 18 febbraio 2016, n. 2162.