In base alla nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 tutte le componenti previste all’art. 47 (avvocati, magistrati e professori universitari) dovrebbero essere presenti in ogni momento dello svolgimento dei lavori, essendo venuta meno la previsione di cui all’art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933 secondo cui i membri supplenti potevano supplire qualunque membro effettivo assente, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Occorre distinguere tra le previsioni della nuova disciplina dell’ordinamento forense che riguardano le modalità di svolgimento delle prove da quelle che attengono ai criteri di composizione della commissione.
La distinzione rileva perché la disciplina transitoria, che prevede un rinvio di quattro anni dell’entrata in vigore delle disposizioni sugli esami di avvocato, non riguarda le disposizioni concernenti la composizione della commissione, riferendosi solo alle prescrizioni relative alle “prove scritte” e alle “prove orali” oltre che alle “modalità di esame”.