In tema di prova orale per l’abilitazione forense, è necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell’art. 47 (L. 247/2012), sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicchè l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame.
T.A.R. Lombardia – Milano – sezione terza, sentenza del 11.04.2016, n. 692