Esame Avvocato 2016: tracce di diritto civile e soluzioni

TRACCIA N. 1 DI DIRITTO CIVILE DEL 13.12.2016

Nel corso della seconda lezione di equitazione all’interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra.
Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.
Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall’inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA TRACCIA N. 1 DI DIRITTO CIVILE DEL 13.12.2016

La soluzione poteva essere prospettata focalizzando il discorso su tre questioni:

-responsabilità del maneggio Alfa;

-responsabilità del pronto soccorso;

-concorso (c.d. improprio) di responsabilità e solidarietà.

Relativamente alla prima questione posta, si poteva sostenere una responsabilità ex art. 2052 c.c. oppure, preferibilmente, una responsabilità ex art. 2050 c.c. in considerazione del fatto che sussisteva un pericolo in concreto di pregiudizio per il minore Tizio dato dai rilievi dell’inesperienza (“seconda lezione”) e del nervosismo dell’animale (“evidenti segni di nervosismo”).

Sempre con riferimento alla prima questione, ben si poteva privilegiare una ricostruzione in termini di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 – 1175 c.c. di Alfa vista la realizzazione di un contratto secondo il modello offerta al pubblico-accettazione, ex art. 1336 c.c., concretizzata con l’iscrizione  (“iscrizione del proprio figlio al corso”); altresì, ben poteva sussistere una responsabilità da contatto sociale qualificato dell’istruttore ex artt. 1218 -1175 c.c.(relativamente alla scelta del cavallo o, comunque, relativamente alla decisione di far cavalcare  un animale nonostante l’evidente nervosismo).

In entrambe le soluzioni appena prospettate, poi, si poteva precisare  la nullità della pattuizione relativa all’esonero di responsabilità limitatamente alla possibile estensione anche ai casi di dolo o colpa grave, ex art. 1229 c.c., mantenendo efficace la restante parte del contratto, per merito dei principi di nullità parziale (art. 1419 c.c.) e conservazione del contratto (art. 1367 c.c.).

Sussisteva colpa grave data l’evidenza del nervosismo del cavallo (“evidenti segni di nervosismo”) ed inesperienza di Tizio (“seconda lezione”).

Relativamente alla seconda questione, veniva in rilievo almeno una responsabilità contrattuale del pronto soccorso (inteso come struttura), ex artt. 1218-1228 c.c. (“ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico”); eventualmente, si poteva anche ipotizzare una responsabilità concorrente del personale sanitario da contatto sociale, ex artt. 1218-1175 c.c.

Relativamente alla terza questione, sussiste un concorso tra tutti i responsabili poiché tutti si sono posti come concausa dell’evento (nessuna condotta era da sola sufficiente alla causazione dello stesso), così da far sorgere il regime di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., indipendentemente dal singolo titolo di responsabilità.

I danni risarcibili, con riferimento alla posizione di Tizietto, erano patrimoniali, con riguardo almeno alla somma di euro 10000,oo, e non patrimoniali, per almeno il danno alla salute, ex art. 32 Cost.; poteva ipotizzarsi anche una pretesa risarcitoria non patrimoniale da parte dei genitori in via diretta.

 

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TRACCIA N. 2 DI DIRITTO CIVILE DEL 13.12.2016

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio.
Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio.
A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato.
Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge.
Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto.
Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito.

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA TRACCIA N. 2 DI DIRITTO CIVILE DEL 13.12.2016

La soluzione poteva essere prospettata focalizzando il discorso su tre questioni:

-donazione di cosa altrui posta in essere da Sempronio a favore di Caio;

-usucapione maturata da Caio;

-natura giuridica dell’acquisto del piccolo appartamento.

Relativamente alla prima questione, si poteva predicare la nullità della donazione di cosa altrui perché:

-è possibile donare  solo un bene di cui si ha la disponibilità; è scritto “suo diritto” ex art. 769 c.c.;

-è vietata in quanto avente ad oggetto un bene (soggettivamente) futuro, ex art. 771 c.c.;

-è operazione negoziale priva di causa in concreto (fatto salvo il caso di consapevolezza dell’altruità del bene, che nel caso non emerge).

Relativamente alla seconda questione, nonostante la nullità della donazione sopra detta, comunque  Caio avrebbe usucapito avendo un titolo astrattamente idoneo ex art. 1159 c.c., tramite possesso continuato per dieci anni (da dicembre 2005 a febbraio 2016).

Relativamente alla terza questione, si poteva sostenere la validità dell’acquisto, da parte di Caio, del piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio avendo natura giuridica di altra liberalità (liberalità non donativa oppure liberalità indiretta), ex art. 809 c.c., con la conseguenza di non essere pretesa la forma sacramentale dell’atto pubblico e la presenza dei due testimoni.

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