Affinchè, in presenza di un contratto per persona da nominare, l’electus possa godere degli effetti prenotativi del preliminare, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il prominente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario, ma al contempo sufficiente, che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nel contratto preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis c.c., comma 3, non occorrendo altresì che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.01.2017, n. 1797