La particolare tecnica di redazione delle prove scritte di esame usata dal candidato, mediante l’utilizzo dei fogli con metodo cosiddetto “a libretto”, non costituisce segno di riconoscimento idoneo a giustificare l’annullamento delle prove.
T.A.R. Campania, Napoli sezione ottava, sentenza del 15.12.2016, n. 5791