La norma transitoria di cui all’art. 49, l. 31 dicembre 2012, n. 247 – che rinvia l’entrata in vigore della riforma dell’esame di abilitazione – esclude l’immeditata applicabilità dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”; nella vigenza dell’art. 49, l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 20.9.2017, n. 7