In tema di colpa medica, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse” (Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 31.10.2017, n. 50078).
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Per completezza, si veda anche:
-Responsabilità sanitaria post legge Gelli-Bianco: ecco i primi chiarimenti della Cassazione su linee guida, colpa medica, successione di leggi penali nel tempo, rilevanza del grado della colpa (Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 7.6.2017, n. 28187);
-Responsabilità sanitaria dopo riforma Gelli-Bianco: il professionista risponde a titolo extracontrattuale (Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 11.09.2017);
-Legge Gelli-Bianco (24/2017): anche se entrata in vigore a processo pendente, non è retroattiva (Tribunale di Catania, sezione quinta, sentenza del 15.05.2017).