Traccia di diritto civile n. 1
In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni e sua nipote Mevia di 43 anni stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per sé l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.
In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologia non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia portata a conoscenza di tale triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.
Possibile soluzione schematica diritto civile n. 1
All’inizio poteva essere schematizzato il fatto.
Successivamente, bisognava interrogarsi circa la natura giuridica del contratto intercorso tra Caia e Mevia, stipulato con l’assistenza delnotaio Sempronio: potrebbe emergere un contratto di rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., oppure un contratto atipico d vitalizio impostato sulla medesima falsariga (valorizzando la natura assistenziale e l’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c.)?
La risposta è negativa con rifermento al caso de quo, non emergendo l’aleatorietà caratterizzante dette figure; esattamente:
-trattandosi di contratto legato alla vita, dovrebbe esserci incertezza sulla durata di questa con rifermento a Caia, diversamente dal caso de quo (“patologia oncologia non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia portata a conoscenza di tale triste notizia a convincerla a sottoscrivere il contratto”);
-a causa della prevedibilità della durata della vita, non vi è incertezza sulla proporzionalità del quantum, che è elemento essenziale trattandosi di contratto aleatorio.
Diversamente, si ritiene predicabile la figura della c.d. donazione modale ex art. 793 c.c. con riserva di usufrutto ex art. 796 c.c. perché:
-vi è un’ampia sproporzione tra valore dell’immobile trasferito da Caia a Mevia (valore di circa 500 mila euro) e valore della prestazione d quest’ultima (attività di assistenza per un periodo non superiore a due anni), così evidenziando una causa (scopo pratico) di liberalità, oltre al fatto che si deve tener conto dell’intenzionalità ex art. 1362 c.c.; diversamente, Caia avrebbe semplicemente pagato Mevia per una prestazione;
-sussiste un onere, che è quello assistenziale in capo a Mevia; in difetto di adempimento di tale onere, questa non potrà beneficiare della nuda proprietà della casa (“in cambio Mevia si impegna ad offrire”);
-nel dubbio, bisogna cercare di interpretare il contratto nel senso che possa spiegare effetto ex art. 1367 c.c.;
–il contratto sembra presentare i requisiti necessari ai fini della donazione, essendo stato stipulato con l’assistenza di un notaio (“stipulano con l’assistenza di un notaio”).
Pertanto, Caia potrebbe attivare il rimedio dell’art. 793 c.c. chiedendo l’adempimento, da far valere anche in vigenza di contratto oppure la risoluzione “se preveduta nell’atto”.
La soluzione era aperta: poteva anche essere sostenuta la validità di un contratto atipico, oppure un negotium mixtum cum donatione.
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Traccia di diritto civile n. 2
In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un ‘auto condotta da Sempronio.
In data 15 aprile 2016 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio, sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che lo segnerà per tutta la vita.
In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l’insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nato.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
Possibile soluzione schematica diritto civile n. 2
Per l’art. 1 c.c.:
-la capacità giuridica si acquista con la nascita;
-il concepito può vantare diritti, ma sono subordinati alla nascita.
Ne segue che si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c.: così avviene per il concepito.
Nel caso in esame, Caietta subisce il danno al momento della nascita, ex artt. 2043 – 2054 c.c., in quanto in tale momento si ha la conseguenza dannosa, ex art. 1223 c.c., relativa al vivere senza l’intera famiglia, vulnerando l’art. 29 Cost.
Esattamente, Caietta ha subito:
-un danno patrimoniale, ex artt. 2054-1223 c.c., nella duplice veste di danno emergenti e lucro cessante, riguardando il minor reddito di cui potrà agevolarsi nella sua vita;
-un danno non patrimoniale iure proprio, ex artt. 2054-2059-1223 c.c., relativamente alla lesione del dirtto alla famiglia, la cui risarcibilità è pacifica trattandosi di casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c., da leggere in combinato disposto con l’art. 29 Cost.;
– un danno non patrimoniale iure proprio, ex artt. 2054-2059 c.c. ed art. 185 c.p., relativamente ad un pregiudizio derivante dall’astratta configurabilità di un reato;
-un danno non patrimonale iure successionis, solo se Tizio è rimasto in vita un apprezzabile lasso di tempo prima di morire (c.d. spatium vivendi), così maturando un autonomo diritto al risarcimento trasferibile agli eredi nei limiti del dictum dell’art. 581 c.c.
Pertanto, l’assicurazione non ha ragione per negare la fattibilità della pratica di ristoro, fermo restando che l’eventuale quantum – se non satisfattivo – legittimerà un’azione diretta contro Sempronio (con decurtazione della somma ricevuta, in base al principio della compensatio lucri cum damno).