La Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2017 – ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:
-correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
-chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;
-dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo della giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve essere indicata la fonte giurisprudenziale;
-dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
-dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
–coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
-capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
-dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione e argomentazione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario;
-per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di eitazione [citazione n.d.r.]: euria [curia n.d.r.] adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti). Saranno considerati parametri specifici di valutazione della parte narrativa dell’atto la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva.
P.s. Si evidenzia, relativamente all’inciso “relata di notifica” di cui all’ultimo criterio indicato dalla Commissione, che la mancata indicazione della c.d. relata di notifica non è errore ex se tale da determinare l’insufficienza perchè:
-la sua presenza è indicata, dalla commissione, solo a titolo esemplificativo (“ad es.“);
-la sua presenza nell’atto non è essenziale in quanto non prevista dall’ordinamento a carico della parte (si veda l’art. 163 c.p.c. relativo agli elementi essenziali); la Commissione, d’altronde, pretende l’inserimento solo di “tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto”.
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