I provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa – o comunque dalla competente commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia – predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della “predisposizione di una griglia” volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione.
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 27.12.2017, n. 6099