In sede di esame di avvocato, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al Giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di riferimento.
T.A.R. Sicilia Palermo, sezione terza, sentenza del 24-10-2018, n. 2156