Il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità: ciò vale anche nel caso in cui l’asserita erroneità della valutazione di merito sia suffragata dalle soluzioni offerte da professionisti e pubblicate in determinati siti internet, non essendo consentito al giudice di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice il parere reso da soggetti terzi, indipendentemente dalla loro qualifica professionale e dal livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de quibus, non potendosi inoltre ammettere che professionisti estranei effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato. Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l’elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell’orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall’elaborato, ecc.) che implicano all’evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto da una lampante implausibilità dell’operato valutativo della commissione.
T.A.R. Veneto Venezia, sezione terza, sentenza del 17-09-2018, n. 896