Dare dell’azzeccagarbugli ad un Avvocato è offensivo della sua reputazione, così potendo configurare il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
Infatti, il termine azzeccagarbugli è sinonimo di “operatore del diritto di scarsa levatura morale, di imbroglione, propenso a difendere i forti contro i deboli”.
Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 9.8.2007, n. 32577