Dare dell’azzeccagarbugli ad un Avvocato può essere diffamatorio

Dare dell’azzeccagarbugli ad un Avvocato è offensivo della sua reputazione, così potendo configurare il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Infatti, il termine azzeccagarbugli è sinonimo di “operatore del diritto di scarsa levatura morale, di imbroglione, propenso a difendere i forti contro i deboli”.

 

Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 9.8.2007, n. 32577

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