“la Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:
- correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche;
- dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali;
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;
- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento;
- in ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.
- per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti), richiamando, in particolare, il precedente criterio di cui al punto 2.