Allorquando viene commessa una rapina, che abbia come sviluppo non voluto la morte di una persona, viene senz’altro integrato il presupposto del delitto di cui all’art. 584 c.p., ponendosi l’evento morte in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui, la quale, se assume la meno grave connotazione delle percosse, è assorbita nel reato complesso di rapina.
Può sussistere la fattispecie dell’omicidio preterintenzionale in sinergia con l’istituto della aberratio ictus plurilesiva, previsto all’art. 82 c.p., comma 2, che ricorre allorquando, oltre alla persona alla quale l’offesa sia diretta, viene offesa persona diversa.
Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 26.3.2019, n. 13192