In base alla legge vigente, l’esame di avvocato 2020 dovrebbe avvenire con l’applicazione della riforma, che prevede – tra l’altro – il divieto di utilizzo dei codici annotati con la giurisprudenza.
Tuttavia, come anticipato, sono stati presentati emendamenti in sede di conversione del c.d. milleproroghe (d.l. 162/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019, n. 305); in data 12.2.2020, durante l’esame in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del Decreto c.d. Milleproroghe, è stato approvato l’emendamento che rinvia al 2022 l’entrata in vigore della riforma sull’esame forense.
Si riportano, di seguito, alcuni dei suddetti emendamenti, già presentati e ritenuti ammissibili, volti a rinviare la riforma de qua a dopo il 2020:
6-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto» (8. 48. Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan)6-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove» (8. 37. Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi).
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