Solitamente la Scuola di Diritto Avanzato non prende in considerazione atti o provvedimenti estranei alla disciplina concorsuale o di esami. Tuttavia, in questo caso, ritiene utile fare una deroga.
Si riporta, di seguito, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2020, relativa a “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19“.
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione; Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2; Considerato che e' in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica e' in evoluzione; Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento; Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita'; Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna; Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti; Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19. 2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente. 3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita' sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
Art. 2 1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita' sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.
Art. 3 1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna. La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 267