Coronavirus: ecco l’ordinanza del Ministero della Salute relativa a quarantena con sorveglianza attiva

Solitamente la Scuola di Diritto Avanzato non prende in considerazione atti o provvedimenti estranei alla disciplina concorsuale o di esami. Tuttavia, in questo caso, ritiene utile fare una deroga.

Si riporta, di seguito, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2020, relativa a “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19“.

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 IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32,  117,  comma  2,  lettera  q)  e  118  della
Costituzione; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  Funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
e,  in  particolare,  l'art.  9,  paragrafo  2,  nonche'  il  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  21  del  27
gennaio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  30  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  26  del  1°
febbraio 2020; 
  Viste le  circolari  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997  del  22  gennaio
2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302  del  27  gennaio
2020, prot. n. 2993 del  31  gennaio  2020,  prot.  n.  3187  del  1°
febbraio 2020, prot. n. 3190 del  3  febbraio  2020,  prot.  n.  4001
dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Considerata la segnalazione da parte  della  regione  Lombardia  di
trasmissione  sporadica  e  diffusione   locale   di   infezione   da
SARS-CoV-2; 
  Considerato che e' in corso la completa  definizione  della  catena
epidemiologica  nel   contesto   lombardo   e   che   la   situazione
epidemiologica e' in evoluzione; 
  Viste  le  dimensioni  del  fenomeno  epidemico  e  il   potenziale
interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di
immediate misure di contenimento; 
  Preso atto del carattere diffusivo  dell'epidemia  e  del  notevole
incremento dei  casi  e  dei  decessi  notificati  all'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
  Viste le  indicazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
all'art. 2 della  citata  ordinanza  n.  630  del  3  febbraio  2020,
riunitosi in data odierna; 
  Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e
sufficiente a prevenire, contenere e  mitigare  la  diffusione  della
malattia  infettiva  diffusiva  COVID-19,  anche  in  relazione  alle
evidenze scientifiche emergenti; 
  Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria  necessaria,  nel  rispetto  dei  principi  di
precauzione e proporzionalita', coerentemente con le  raccomandazioni
dettate dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e  dal  Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  fatto  obbligo  alle  Autorita'  sanitarie  territorialmente
competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza
attiva, per giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva
COVID-19. 
  2. E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi
quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver
soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria territorialmente competente. 
  3. Acquisita la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'
sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione  della
misura  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza
attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure
alternative di efficacia equivalente. 
                               Art. 2 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'art.  1  vengono  trattati  dall'Autorita'
sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore
della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale  in
atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi  sessanta
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto. 
                               Art. 3 
 
  1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a
decorrere dalla data odierna. 
  La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 267
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