All’art. 1, comma 9, lett. z), del DPCM 3.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.11.2020, n. 41, è previsto che
<<e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto>>.
All’art. 14 è scritto che :
<<Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020... e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020>>.
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