Con l’ordinanza del 9.2.2021, la prima sezione penale della Cassazione ha rinviato la seguente questione alle Sezioni Unite:
Se la mera affiliazione ad un ‘associazione a delinquere di stampo mafioso cosiddetta storica, nella specie “Ndrangheta”, effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del relativo reato.