Diagnosi prenatale è plurifunzionale: sì al risarcimento del danno da lesione di scelte esistenziali

La richiesta di una diagnosi prenatale riveste caratteri plurifunzionali.

Allora, la conoscenza delle condizioni di salute del feto si pone quale antecedente causale di una serie di altre scelte di natura esistenziale, familiare, e non solo terapeutica (ad esigenze terapeutiche risponde la interruzione della gravidanza). Del resto, l’omessa informazione è solo in poche occasioni premessa causale della lesione del diritto alla salute: ad esempio, nel caso in cui l’insuccesso della prestazione medica derivi dalla mancata acquisizione di informazioni rilevanti circa la salute del paziente, quali la presenza di un’allergia, la sottoposizione ad una specifica terapia farmacologica ignorate dal medico, che, se possedute, avrebbero orientato altrimenti le decisioni terapeutiche, risparmiando sofferenze e dolore alla vittima. E’ innegabile, invece, che la sua lesione dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., purchè il danno lamentato sia causalmente collegato all’omessa informazione e varchi la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle ricordate sentenze di San Martino. Ciò che si richiede è che chi si assume danneggiato alleghi che l’inadempimento dell’obbligo di informazione è in relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse giuridico che si assume leso, posto che “il diritto di autodeterminazione si impregna di ciò che protegge ed il senso che la sua violazione acquista sul piano del danno è pari al senso che il diritto assume per colui che ne fa esercizio”. Deve ricordarsi, infatti, che al fine di ottenere tutela risarcitoria, benchè essa sia la forma minima di tutela di un interesse giuridicamente rilevante anche costituzionalmente, non basta il verificarsi di un comportamento antigiuridico, giacchè non si risponde di mere condotte pregiudizievoli, ma sempre e solo di eventi causativi di un danno e che lo scopo del risarcimento è sempre quello di ristorare una perdita, anche se tale termine si presta ad abbracciare ogni forma di privazione, quale che sia il bene o il vantaggio perduto.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.03.2021, n. 7385

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