Nella Gazzetta Ufficiale del 1.4.2021, n. 79, è stato pubblicato il testo del Decreto Legge n. 44 del 1.4.2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“.
L’art. 11 prevede una nuova modalità di svolgimento del concorso:
-svolgimento di sintetici elaborati teorici nelle due delle tre tradizionali materie (civile, penale, amministrativo), scelte tramite sorteggio;
-il tempo a disposizione è di quattro ore e non più otto ore;
-i criteri selettivi terranno conto della capacità di sintesi.
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Si riporta di seguito il testo dell’art. 11.
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della
giustizia 29 ottobre 2019
1. E' consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che
regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza
pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere favorevole del Comitato
tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' operative per lo svolgimento della prova scritta e della
prova orale del concorso, nonche' le condizioni per l'accesso ai
locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma
1 e' comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La
mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce
causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e' fissato in trenta
giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri
per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti
lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono
indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi
o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e
dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su
due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio
effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno
fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione
definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati
scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacita' di sintesi
nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere
presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che ottengono una
valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei
punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6,
allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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