Se si nasconde quanto accaduto, allora è irragionevole parlare di colpa; se vi è una condotta non solo assolutamente anti-doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, sussiste il dolo eventuale.
Per l’applicazione dell’art. 116 cod. pen. non basta la volontà dell’evento diverso ma è necessaria la contrapposizione nell’iter criminoso di una variazione del titolo di reato, a causa dell’agire del correo, la quale interviene a mutare l’esito delittuoso che tutti i concorrenti avevano concordato, determinandosi volontariamente e consapevolmente verso uno specifico reato.
Così Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 19.7.2021, n. 27905 (scarica qui da GiurisprudenzaPenale.com), c.d. sentenza Vannini Bis.