La Commissione centrale per l’esame di avvocato, sessione 2020-2021, ha deliberato i criteri selettivi della c.d. seconda prova orale, in data 16.9.2021.
Si conferma operante ed esaustivo il vincolo di adozione dei criteri legali di valutazione, che qui pertanto si ripropongono:
- chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione,
- dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici,
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati,
- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà,
- dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Il riferimento di cui all’articolo 1, comma 2, DL 31/2021 alle norme previgenti, per quanto non espressamente regolato, consente integrale conferma delle pregresse determinazioni adottate dalla Commissione in ordine all’originario schema, da ultimo con le deliberazioni relative alla sessione 2019 di cui al documento 10 luglio 2020, fatto salvo quanto non compatibile con la innovata disciplina; il documento del 10.7.2020 definiva i seguenti criteri da adottare per la valutazione delle prove orali:
- padronanza del lessico tecnico-giuridico;
- chiarezza, logicità, completezza dell’esposizione delle questioni giuridiche oggetto della prova, con particolare riferimento al rigore metodologico nell’illustrazione degli argomenti trattati;
- capacità di cogliere i punti essenziali dell’istituto giuridico oggetto di esposizione e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici, strettamente pertinenti alla domanda posta;
- capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
>>>>>> Scarica qui il verbale n. 5 del 16.9.2021 <<<<<<<<<<<<<<<<
NdR: si ringrazia per la segnalazione il dott. Mario Caccavale.
Segnalazione del 29.9.2021: la Corte di Appello di Milano, nel verbale del 16.9.2021, ha affermato
“Riguardo alle materie di esame si precisa che costituirà limite alla proposizione delle domande il programma ministeriale degli insegnamenti universitari. A tal proposito si evidenzia che:
-il diritto commerciale non include il diritto fallimentare
-il diritto del lavoro include il processo del lavoro
-il diritto amministrativo include il processo amministrativo
-il diritto tributario include il processo tributario
-la procedura civile include il processo del lavoro
-il diritto processuale penale non include il diritto penitenziario”.