In tema di improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134, la Settima sezione penale ha affermato che:
– la inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale, osta alla declaratoria di improcedibilità;
– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, legge cit., in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative al nuovo istituto si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto la previsione di un regime transitorio è funzionale all’esigenza di coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.
Cassazione penale, sezione settima, sentenza del 26.11.2021, n. 43883