Detenzione inumana: sì alla responsabilità da contatto sociale

La responsabilità della Pubblica amministrazione per detenzione inumana, secondo quanto previsto dall’art. 35-ter Ord. Pen., comma 3, deve qualificarsi come responsabilità contrattuale da contatto sociale.

 Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 30.12.2021, n. 42051

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