La circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis c.p., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 21.02.2022, n. 6035