In tema di omicidio preterintenzionale, l’elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva nè da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato.
Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 20.04.2022, n. 15269