Notifica e decesso della persona offesa in conseguenza del reato: ecco le Sezioni Unite
In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all’art. 299 c.p.p., comma 4-bis, essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
Nella sentenza, si legge anche:
<<Rilevano al riguardo, nell’analisi svolta, il disposto dell’art. 12 delle disp. gen., alla cui stregua, “nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, e il significato e il valore attribuiti a detta norma dalla concorde dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “quando la lettera della legge è esplicita e quando la intenzione del legislatore è fatta palese e inequivocabile attraverso i lavori parlamentari durante i quali il testo della legge sia stato ampiamente discusso, ogni diversa interpretazione, se può servire a rilevare inconvenienti o lacune, non vale certamente ad immutare il senso della legge stessa in guisa da farle dire cosa profondamente diversa da quanto ha voluto dettare (art. 12 disp. gen.), sovrapponendosi alla volontà del costituente e del legislatore ordinario, con grave pregiudizio della certezza del diritto e delle prerogative parlamentari>>.
Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza del 3.5.2022, n. 17156