Esame Avvocato 2022: sì al Doppio Orale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.8.2022, è stato pubblicato il testo della legge n. 122 del 4.8.2022 (c.d. decreto semplificazioni), recante  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

In tale testo, è prevista l’introduzione dell’art. 39 bis, che si riporta di seguito:

Art.  39-bis  (Disposizioni  in  materia  di  svolgimento  della sessione  dell'anno  2022  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato). 

- 1. L'esame  di  Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  avvocato, limitatamente  alla  sessione  da  indire   per   l'anno   2022,   e'
disciplinato dalle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  13  marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  aprile
2021, n. 50. 
    2. Con il decreto del Ministro  della  giustizia  che  indice  la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e  alla  permanenza  nelle  sedi  di  esame,  alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle  modalita'  di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la  prima  e  la
seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per 
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle prove,  da  parte  dei  candidati  con  disturbi specifici  di  apprendimento.  Non  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13  marzo  2021,  n.  31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
    3. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,
 n. 1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,
n. 36. 
    4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  e' autorizzata la spesa di  euro  1.820.000  per  l'anno  2023,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  fondo  istituito  ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---> segnalazione:
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