Riforma Cartabia penale: istanza di remissione in termini per la proposizione del giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo.

Avuto riguardo al giudizio  abbreviato, l’invocato principio della retroattività della lex mitior presuppone il coordinamento con le modalità  e i tempi di accesso al rito, perché da essi deriva il trattamento sanzionatorio da applicare in base alla legge  vigente; nel caso di specie, è maturata per l’imputato la preclusione per l’accesso al rito, non avendo lo stesso mai  formulato richiesta di definizione della propria posizione con il rito abbreviato entro il termine di preclusione  previsto ex lege (udienza preliminare celebratasi il 17.7.2021); da tanto discende che, accogliere la richiesta di  restituzione in termine per formulare istanza di giudizio abbreviato per giovarsi del più favorevole trattamento  sanzionatorio, peraltro meramente eventuale, ora previsto dalla attuale legislazione in forza del predetto rito,  significherebbe operare una trasformazione in termini sostanziali anche della disciplina, quale quella di accesso  al rito, di natura processuale, i cui termini e modalità sono rimessi alla scelta del legislatore nazionale [si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Pierpaolo SCHIATTONE]

————> Tribunale di Milano, ordinanza del 26.1.2023 [scarica qui] <———————————–

 

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Per ulteriori approfondimenti sulla prima giurisprudenza post riforma Cartabia penale, si veda anche

Riforma Cartabia (d.lvo 150/2022): l’art. 573, c. 1-bis, c.p.p. è immediatamente applicabile? Questi i primi contrasti giurisprudenziali.

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