Con la riforma Cartabia, si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passato’ o al ‘presente’ rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’illecito.
La disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltiva: al quesito deve darsi risposta positiva. in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. ( ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data).
Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.
——>Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 21.2.2023, n. 7573 <——————
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Per APPROFONDIMENTI, si vedano:
-Riforma Cartabia penale: istanza di remissione in termini per la proposizione del giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo (Tribunale di Milano, ordinanza del 26.1.2023 su segnalazione dell’Avv. Pierpaolo SCHIATTONE );