Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico [Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.12.2023, n. 33954].
NdR: la sentenza de qua è stata predetta con 10 mesi di anticipo (vedi qui le analisi predittive), che oggi si attestano ad uno score di successo, per questioni dubbie, pari a quasi il 70%.