Si impone la rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato delle seguenti questioni:
1) se l’art. 49 della legge 247/2012 escluda l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge;
2) se il voto numerico sia capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza del 2.5.2017, n. 206