Avvocati stabiliti, il chiarimento delle Sezioni Unite: ok, ma non abusate del diritto.

L’iscrizione degli avvocati “stabiliti” alla sezione speciale dell’albo degli avvocati territorialmente competente è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, senza che sia opponibile la mancanza delle altre condizioni prescritte dall’ordinamento forense nazionale, salvo che la condotta del richiedente non sia qualificabile come abuso del diritto.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.3.2016, n. 4252

Condividi
Share On Twitter
Share On Linkdin

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons