Esame avvocato e valutazione: il voto numerico è insufficiente perché non permette di comprendere quale criterio, elaborato dalla commissione centrale, non sia stato rispettato.

Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente proprio in considerazione dell’evidenziato carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione; con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.
Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alcun controllo -neanche ab esterno- sull’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione.

T.A.R. Puglia Bari, sezione seconda, sentenza del 24.02.2016, n. 229

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