Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace

L’iscrizione nell’albo professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24 e segg., ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del R.D.L. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale.
Poichè il difetto di ius postulandi dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.2.2016, n. 3917

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