Costituiscono segni di riconoscimento delle prove di un concorso pubblico solo quelli che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato [Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 23.10.2014, n. 5227].