E’ risarcibile il danno derivante dalla sofferenza patita per la perdita dell’animale da affezione, posto che il rapporto che insorge tra padrone e animale d’affezione è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le “attività realizzatrici della persona” previste e protette dall’art. 2 della Costituzione (Tribunale Torino Sez. IV, Sent., 31/03/2021).