Danno alla salute e rischio latente

Il danno alla salute, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può consistere:

-) nella temporanea compromissione dell’integrità psicofisica;

-) nella permanente compromissione dell’integrità psicofisica;

-) nell’aumentato rischio di contrarre malattie in futuro;

-) nell’aumentato rischio di morte ante tempus.

Le indicazioni che precedono ci vengono dalla medicina legale, per la quale tra i “postumi permanenti” causati da una lesione della salute rientra anche il maggior rischio di una ingravescenza futura. Così è, ad esempio, per le gravi fratture, le quali espongono la vittima al rischio di fenomeni artrosici precoci; così è pure per le infezioni da HCV od HIV, che espongono il paziente al maggior rischio – rispettivamente – di cirrosi epatica o di polmoniti e tubercolosi, al termine della fase di latenza clinica.

Si tratta del c.d. rischio latente, già noto in tema di patologie rilevanti sul piano previdenziale. Esso consiste nella possibilità, oggettiva e non ipotetica, che l’infermità residuata all’infortunio possa improvvisamente degenerare in un futuro tanto prossimo quanto remoto, e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell’infermità.

Il peggioramento è la naturale evoluzione fisiologica dei postumi; il rischio latente è invece la possibilità che i postumi provochino a loro volta un nuovo e diverso danno, che può consistere tanto in una ulteriore invalidità, quanto nella morte.

Dunque il patire postumi che, per quanto stabilizzati, espongano per la loro gravità la vittima ad un maggior rischio di ingravescenza o morte ante tempus costituisce per la vittima una lesione della salute.

Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell’avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  27.09.2021, n. 26118

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