Aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.: non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis c.p.

La circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis c.p., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo.

 

Cassazione penale, sezione prima, sentenza del  21.02.2022, n. 6035

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