Legge costituzionale sulle isole: ecco il nuovo art. 119 Cost.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15.11.2022, n. 267, è stato pubblicato il testo della Legge costituzionale n. 2 del 7.11.2022, recante Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarita’ delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularita’. 

 

Questo il testo:

La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo  il  quinto  comma  e'
inserito il seguente: 
    «La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole  e  promuove
le  misure   necessarie   a   rimuovere   gli   svantaggi   derivanti
dall'insularita'». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 

Pertanto il nuovo testo dell'art. 119 Cost. è il seguente:

            I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.




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