La violazione dell’affidamento idonea a giustificare la devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della domanda di risarcimento del danno derivante da una condotta della Pubblica Amministrazione asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, sorge da un rapporto tra soggetti (la Pubblica Amministrazione ed il privato che con la stessa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dall’emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicchè il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione. Essa presuppone quindi la possibilità d’identificare un comportamento della Pubblica Amministrazione, diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dello interesse legittimo pretensivo, proprio a causa del ragionevole affidamento riposto nell’emanazione del provvedimento non più adottato.
Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 23.11.2022, n. 34555