Nuovo art. 131 bis c.p. post Cartabia: sì all’effetto retroattivo

Con la riforma Cartabia, si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo oggi la esclusione  della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena  detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena  detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo  stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il  giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al  ‘passato’ o al ‘presente’ rispetto al momento della commissione del reato, ma  anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel  momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca  posteriore alla realizzazione dell’illecito.

La disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. in tale nuova versione è  entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell’art. 6 del decreto  legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre  2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il  problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltiva: al quesito deve darsi risposta positiva. in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai  sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. ( ne consegue il riconoscimento  dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis cod. pen. alle nuove figure  criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di  entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella  data).

Applicazione  retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova  disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della  condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto  per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.

 ——>Cassazione penale, sezione sesta, sentenza del 21.2.2023, n. 7573 <——————

 

—————————————————-

 

Per APPROFONDIMENTI, si vedano:

-Riforma Cartabia penale: istanza di remissione in termini per la proposizione del giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo (Tribunale di Milano, ordinanza del 26.1.2023  su segnalazione dell’Avv. Pierpaolo SCHIATTONE );

Riforma Cartabia (d.lvo 150/2022): l’art. 573, c. 1-bis, c.p.p. è immediatamente applicabile? Questi i primi contrasti giurisprudenziali.

Condividi
Share On Twitter
Share On Linkdin

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Hide Buttons